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Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 04/08/1964 (Rv. 303295 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE LEGALE - LIQUIDITA DEL CREDITO - CREDITO INCERTO NELL'AMMONTARE O CONTESTATO - LIQUIDITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1964-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303295-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE LEGALE - LIQUIDITA DEL CREDITO - CREDITO INCERTO NELL'AMMONTARE O CONTESTATO - LIQUIDITA - INSUSSISTENZA.*

Non ricorre il requisito della liquidita del credito opposto in compensazione (art.1243 cod.civ.), non solo quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche, ed a maggior ragione, quando ne sia contestata la esistenza e, per accertarla, sia necessaria un'indagine istruttoria. (V. 1684/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)