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Sez. U, Sentenza n. 2234 del 05/06/1975 (Rv. 376030 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - CREDITO CONTESTATO - LIQUIDITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376030-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - CREDITO CONTESTATO - LIQUIDITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La contestazione dell'esistenza o dell'ammontare del credito opposto in compensazione, tranne che appaia prima facie pretestuosa, esclude la liquidita del credito medesimo, e quindi anche la compensazione legale. (Conf 2940/68, mass n 335713; 2669/67, mass n 330098; (Conf 2217/64, mass n 303295).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)