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Sez. L, Sentenza n. 404 del 17/01/1998 (Rv. 511684 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese ex art. 49 legge n. 88 del 1989 - Ambito di applicazione - Datori di lavoro in attività iniziata a partire dal 28 marzo 1989 - Rilevanza - Efficacia dei provvedimenti di classificazione dell'I.N.P.S. - Estensione alla previdenza dei dirigenti industriali gestita dall'I.N.P.D.A.I. - Disciplina transitoria - Limiti.
Stato
decisa il 1998-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511684-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Il sistema di classificazione dei datori di lavoro introdotto dall'art. 49 legge 9 marzo 1989 n. 88 si applica, a regime, nei confronti dei datori di lavoro che hanno iniziato la loro attività a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa; pertanto, soltanto a partire dal 28 marzo 1989 i datori di lavoro <<industriali>>, obbligati ad iscrivere all'INPDAI i propri dirigenti, vanno individuati in base ai nuovi criteri di classificazione, dovendosi ritenere implicitamente abrogato l'art. 3, secondo comma, lett. a), legge 967 del 1953 (come integrato dall'art. 4 legge 44 del 1973), che richiamava, al fine predetto, i criteri generali di qualificazione delle attività produttive previsti dall'art. 2195, n. 1 e 3, cod. civ.. Sicché la disciplina transitoria contenuta nel terzo comma, parte seconda, dell'art. 49 legge 88 del 1989 - limitata nel tempo fino al 31 gennaio 1996 dall'art. 2, comma 215, legge 23 dicembre 1996 n. 662 - va interpretata nel senso che <<restano validi>> tutti gli inquadramenti dei datori di lavoro nei settori dell'industria, commercio ed agricoltura disposti in conformità della normativa dei criteri vigenti prima del 28 marzo 1989, qualunque sia la fonte ed ancorché il provvedimento, relativo al periodo anteriore alla predetta data, sia intervenuto successivamente salva la possibilità per le aziende inquadrate nel ramo dell'industria anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 88 del 1989, di mantenere per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI l'iscrizione presso l'ente stesso fino al 31 dicembre 1999 (ex D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in legge 28 febbraio 1997 n. 30).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 662 art. 30, Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)