Sez. 5 - , Ordinanza n. 10291 del 12/04/2019 (Rv. 653651 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali - Accentramento della competenza per la rettifica presso un medesimo ufficio - Presupposti - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di dazi e diritti doganali, nel sistema vigente "ratione temporis", l'accentramento presso un unico ufficio doganale della competenza per la rettifica degli accertamenti effettuati da uffici diversi è possibile, in base ad un'interpretazione estensiva dell'art. 6 del d.P.R. n. 43 del 1973, solo in presenza di un apposito e motivato provvedimento del capo dell'unità territoriale sovraordinata, trattandosi di deroga al criterio generale secondo cui per l'accertamento delle violazioni doganali è territorialmente competente l'autorità presso cui è sorta l'obbligazione tributaria.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)