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Sez. 3, Sentenza n. 18092 del 12/09/2005 (Rv. 584420 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Casalinga esercitante anche un'attività di lavoro dipendente o autonomo - Decesso - Perdita delle prestazioni domestiche erogate dalla donna in favore di congiunti - Danno diretto risentito dai familiari - Risarcibilità - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 2005-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584420-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)

In caso di morte di una casalinga verificatasi in conseguenza dell'altrui fatto illecito, i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed assistenza dalla stessa fornita, le quali, benché non produttive di reddito, sono valutabili economicamente, o facendo riferimento al criterio del triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza di compiti esercitati dalla casalinga. Tuttavia, ove quest'ultima svolga anche attività lavorativa retribuita alle dipendenze di terzi o lavoro autonomo, occorre tener conto di tale circostanza ai fini della correlativa riduzione dell'attività di assistenza e cura dei familiari, da stabilire nella sua entità secondo il prudente apprezzamento del giudice in relazione alle peculiarità del caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)