Sez. 5, Sentenza n. 8151 del 20/01/2010 Cc. (dep. 01/03/2010) Rv. 246102 - 01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Procedimento per la restituzione di cose sequestrate - Istanza proposta al G.i.p. - Rigetto del G.i.p. con pronuncia "de plano" - Appello - Qualificazione come opposizione e conseguente trasmissione degli atti allo stesso G.i.p..
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
In tema di impugnazioni, qualora il giudice per le indagini preliminari, investito di un'istanza di restituzione di cosa sottoposta a sequestro probatorio, invece di trasmetterla al pubblico ministero per quanto di sua competenza, ex art. 263, comma quarto, cod. proc. pen., la rigetti con provvedimento "de plano", in conformità ad un irrituale parere espresso dal P.M., l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso detto provvedimento deve essere qualificato come opposizione, secondo la previsione dell'art. 265, comma quinto, cod. proc. pen., al suddetto parere negativo (a sua volta assimilabile al decreto di rigetto contemplato dall'art. 263, comma quarto, cod. proc. pen.). Ne consegue che, in tal caso, gli atti devono essere trasmessi per la decisione allo stesso giudice per le indagini preliminari, in virtù dei principi di conservazione degli atti e del "favor impugnationis", alla luce dei quali occorre interpretare la previsione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 263, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 310, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)