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Sez. 3, Sentenza n. 1596 del 23/05/1972 (Rv. 358368 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA DELL'OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIALITA DELLA RELATIVA QUESTIONE SU QUELLA DI COMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA IN PRESENZA D'UNA IPOTESI DI INAMMISSIBILITA O DI IMPROCEDIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN SEDE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358368-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA DELL'OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIALITA DELLA RELATIVA QUESTIONE SU QUELLA DI COMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA IN PRESENZA D'UNA IPOTESI DI INAMMISSIBILITA O DI IMPROCEDIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN SEDE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione della inammissibilita od improcedibilita della opposizione (nella specie, per mancata Costituzione dell'opponente) ha carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella relativa alla Competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, e deve essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice. Pertanto, se sussistendo una causa di inammissibilita o di improcedibilita dell'opposizione, il giudice non la dichiari, ed accolga invece l'eccezione di incompetenza, l'inammissibilita od improcedibilita deve essere rilevata, in Sede di regolamento di Competenza, dalla Corte di Cassazione, la quale provvede a cassare senza rinvio la sentenza impugnata. (V 2895'68, mass n 335614).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)