Sez. U, Sentenza n. 16295 del 24/07/2007 (Rv. 600358 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo affidata dal prefetto ad un privato - Successiva convenzione - Impegno del privato di demolire i veicoli confiscati e di provvedere alla loro radiazione dal P.R.A. - Impegno dell'amministrazione al pagamento del deposito - Natura del rapporto - Compravendita dei beni in custodia - Controversia diretta al pagamento delle indennità di custodia maturate - Giudice ordinario - Giurisdizione - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La materia dei pubblici servizi forma oggetto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo ovvero, in forza della facoltà riconosciutale dalla legge, adotti strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, ma non quando le pretese creditorie ineriscano unicamente a diritti patrimoniali di derivazione strettamente convenzionale, essendo insufficiente il generico coinvolgimento nella controversia di un pubblico interesse per giustificare la giurisdizione del giudice amministrativo. Qualora pertanto fra il prefetto ed una società privata, nella sua qualità di gestore di deposito di custodia di reperti sottoposti a sequestro amministrativo, intervenga un contratto, denominato "atto di vendita di veicoli destinati alla demolizione", con cui la società si impegna a demolire i veicoli già confiscati ed a provvedere alla loro radiazione dal pubblico registro automobilistico, e l'amministrazione, da parte sua, si impegna al pagamento del deposito, quale che sia la qualificazione da attribuire al rapporto avente ad oggetto la custodia dei veicoli, il successivo contratto ha ad oggetto la compravendita dei beni in custodia a condizioni liberamente concordate fra le parti, ancorché si tratti di una forma particolare di compravendita perché finalizzata non all'uso, bensì alla demolizione del bene ed in cui l'acquirente ottiene il pagamento di quanto dovuto per la custodia espletata in precedenza. Le Sezioni Unite hanno precisato che le operazioni di demolizione e radiazione dei veicoli costituiscono espressione dell'attività privata del proprietario di essi, atteso che, a quest'ultimo, nella specie, non venivano demandate le funzioni pubbliche inerenti al pubblico registro automobilistico, bensì veniva richiesto di attivare le relative procedure, come è previsto possa fare qualsiasi proprietario di veicolo.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)