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Sez. L, Sentenza n. 4414 del 20/04/1995 (Rv. 491899 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Menzione della lettura in udienza nella sentenza in forma esplicita - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491899-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)

Nel rito del lavoro, la lettura in udienza del dispositivo della sentenza (art. 429 cod. proc. civ.) non deve risultare necessariamente da esplicita menzione nella sentenza medesima, in quanto l'adempimento di tale formalità può essere documentato da qualsiasi atto processuale o anche desumersi per implicito dal fatto che la pronuncia sia avvenuta immediatamente all'esito dell'udienza di discussione e il dispositivo sia stato in pari data depositato in cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)