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Sez. 3, Sentenza n. 5847 del 16/06/1994 (Rv. 487098 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Dispositivo (lettura del) | Esplicita menzione della lettura nella sentenza - Necessità - Esclusione - Accertamento - Mezzi.
Stato
decisa il 1994-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487098-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Dispositivo (lettura del)

Nel rito del lavoro, applicabile, ai sensi dell'art. 46 della legge sull'equo canone (ora abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990 n. 353), anche alle controversie di cui all'art. 30 della legge medesima, la lettura in udienza del dispositivo della sentenza (art. 429 cod. proc. civ.) non deve risultare necessariamente da esplicita menzione nella sentenza medesima, in quanto l'adempimento di tale formalità può essere documentato da qualsiasi atto processuale o anche desumersi per implicito dal fatto che la pronuncia sia avvenuta immediatamente all'esito della udienza di discussione ed il dispositivo sia stato depositato in pari data in cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)