diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 28544 del 16/06/2004 Cc. (dep. 24/06/2004) Rv. 228853 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Collusione - Medesimo fatto già qualificato come concussione - Concorso formale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228853-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

La condotta prevista dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383, che configura la collusione tra il privato e l'ufficiale della Guardia di finanza, si realizza in presenza di ogni tipo di intesa, libera o forzata, purché realizzata al fine di frodare la finanza e pertanto è possibile configurare il concorso formale con il reato di concussione, non essendo le due condotte incompatibili ed essendo diversi i beni giuridici protetti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)