Sez. 4, Sentenza n. 47923 del 19/10/2004 Ud. (dep. 10/12/2004) Rv. 230196 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cognizione della corte di cassazione | Questioni rilevabili d'ufficio - Annoverabilità, fra le stesse, dell'errata revoca di una sospensione condizionale della pena - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cognizione della corte di cassazione
Tra le questioni che, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., possono essere rilevate anche d'ufficio nel giudizio di cassazione non può farsi rientrare quella concernente l'errata revoca, da parte del giudice di merito, di una sospensione condizionale della pena relativamente alla quale la parte interessata non abbia formulato doglianze.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)