Sez. 5, Sentenza n. 41331 del 04/10/2006 Ud. (dep. 18/12/2006) Rv. 235764 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Istanza volta ad ottenere - In ragione del raggiungimento del settantesimo anno di età nelle more del giudizio di legittimità - La sospensione condizionale della pena, ex art. 163, comma terzo, cod. pen. - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
È inammissibile l'istanza formulata ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. e preordinata ad ottenere - in ragione del raggiungimento, nelle more del giudizio di cassazione, dell'età di settanta anni - la sospensione condizionale della pena, ex art. 163, comma terzo, cod. pen., considerato che la previsione di cui al succitato art. 609 conferisce alla Corte di cassazione la facoltà di decidere la questioni che non sarebbe stato possibile decidere in grado di appello, come nell'ipotesi di"ius superveniens", nonché quelle di puro diritto, rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, mentre non sono deducibili per la prima volta, in sede di legittimità, le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito, quale quella della meritevolezza del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., in quanto tali incompatibili con il sindacato di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)