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Sez. 3, Sentenza n. 16943 del 11/11/2003 (Rv. 568062 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Individuazione delle regole deontologiche e loro applicazione - Giudizio di fatto - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Natura di atti normativi - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568062-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

L'illecito disciplinare, diversamente da quello penale, per il quale vige il principio di legalità, si sostanzia nella violazione non di atti normativi ma di precetti extralegali quali sono le regole interne alle categorie professionali; ne consegue che l'individuazione di tali regole, come pure la loro interpretazione ed applicazione, attengono al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede di legittimità ove adeguatamente motivate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)