Sez. 3, Sentenza n. 16943 del 11/11/2003 (Rv. 568062 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Individuazione delle regole deontologiche e loro applicazione - Giudizio di fatto - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Natura di atti normativi - Esclusione.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
L'illecito disciplinare, diversamente da quello penale, per il quale vige il principio di legalità , si sostanzia nella violazione non di atti normativi ma di precetti extralegali quali sono le regole interne alle categorie professionali; ne consegue che l'individuazione di tali regole, come pure la loro interpretazione ed applicazione, attengono al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede di legittimità ove adeguatamente motivate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)