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Sez. 3, Sentenza n. 1951 del 10/02/2003 (Rv. 560355 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Individuazione delle regole deontologiche e loro applicazione - Giudizio di fatto - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fondamento - Natura di atti normativi - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560355-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

All'interno di un procedimento disciplinare a carico di un professionista, l'individuazione delle regole di deontologia professionale, la loro interpretazione e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento, e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici, ovvero a regole interne alla categoria, e non ad atti normativi (nel caso di specie, si è ritenuta congruamente motivata la decisione del giudice di merito, che aveva riscontrato la violazione del dovere di colleganza a carico di un medico, individuando quale avrebbe dovuto essere la condotta corretta nel caso di specie, idonea a conciliare il dovere del medico specialista nei confronti del medico curante di portare a conoscenza di quest'ultimo le proprie valutazioni cliniche e le terapie adottate, con l'obbligo di riservatezza esistente nei confronti del paziente il quale, nella fattispecie, gli aveva imposto espresso vincolo di segretezza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Costituzione art. 111, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)