diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021 (Rv. 662227 - 03)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c. - Condizioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2021-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662227-03

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto

dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).

Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)