Sez. L, Sentenza n. 3773 del 07/05/1990 (Rv. 467030 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ - PRESTAZIONE - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - GIORNALIERA - LAVORATRICI AGRICOLE - DIRITTO - CONDIZIONI - OPERATIVITÀ PREGRESSA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA - DECORRENZA - ASTENSIONE OBBLIGATORIA - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ - DURATA - ASSENZA FACOLTATIVA - ESTINZIONE DEL DIRITTO - SCADENZA DEL PERIODO DI EFFICACIA DELL'ELENCO DI ISCRIZIONE - COINCIDENZA - LIMITI - DIRITTO ALL'INDENNITÀ PER ASSENZA FACOLTATIVA DOPO LA CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ELENCO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ - PRESTAZIONE - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - GIORNALIERA - LAVORATRICI AGRICOLE - DIRITTO - CONDIZIONI - OPERATIVITÀ PREGRESSA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA - DECORRENZA - ASTENSIONE OBBLIGATORIA - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ - DURATA - ASSENZA FACOLTATIVA - ESTINZIONE DEL DIRITTO - SCADENZA DEL PERIODO DI EFFICACIA DELL'ELENCO DI ISCRIZIONE - COINCIDENZA - LIMITI - DIRITTO ALL'INDENNITÀ PER ASSENZA FACOLTATIVA DOPO LA CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ELENCO - ESCLUSIONE.*
Il diritto delle lavoratrici agricole alle indennità giornaliere previste dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) sussiste quando l'inizio del periodo di astensione obbligatoria e l'Esercizio della facoltà di assentarsi dal lavoro siano posteriori all'operatività della copertura assicurativa, la quale decorre dall'iscrizione in un elenco principale o, in attesa della compilazione di esso ed in caso di non iscrizione in quello dell'anno precedente, dalla data alla quale, dal certificato provvisorio o dall'eventuale iscrizione in elenco suppletivo, sia fatto risalire il diritto all'iscrizione. Mentre però, in ipotesi di astensione obbligatoria dal lavoro, l'indennità va corrisposta per tutto il relativo periodo, anche se questo continui oltre l'anno di efficacia degli elenchi, in caso di assenza facoltativa il diritto all'indennità si estingue con lo scadere del periodo di efficacia dell'elenco in cui la lavoratrice si trovi iscritta, salvo che la medesima, avendo compiuto nello stesso anno il prescritto numero minimo di giornate lavorative, abbia maturato i requisiti per l'iscrizione nell'elenco principale destinato a pubblicazione nell'anno successivo, restando escluso - senza che ciò renda il citato art. 15 sospettabile d'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 31 cost. - il riconoscimento del diritto all'indennità per assenza facoltativa, cessata l'efficacia dell'elenco, dal divieto di licenziamento della lavoratrice madre, sino al compimento di un anno di età del bambino, sancito (solo per i rapporti a tempo indeterminato) dell'art. 2 della stessa legge n. 1204 del 1971, la quale non detta per l'assenza facoltativa Disposizioni analoghe a quella (relativa all'assenza obbligatoria) dell'art. 17, primo comma, della medesima legge. (V 2861/87, mass n 451984; (V 910/87, mass n 450568).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 31, Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 15, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 17 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 457 art. 2, DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)