Sez. L, Sentenza n. 2861 del 24/03/1987 (Rv. 451984 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ - DIRITTO - DISPOSIZIONI DEL PRIMO E DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 17 LEGGE N. 1204 DEL 1971 - ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO A DETTA INDENNITÀ IN DETERMINATE IPOTESI VERIFICATESI DURANTE L'ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - CARATTERE ECCEZIONALE DELLE NORME INDICATE - CONSEGUENZE - ESTENSIONE ALLE STESSE SITUAZIONI VERIFICATESI IN PERIODI DI ASTENSIONE FACOLTATIVA - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DI TALE DIFFERENZIATO TRATTAMENTO ANCHE ALLE LAVORATRICI AGRICOLE - SPECIALITÀ DEL REGIME NORMATIVO IN MATERIA DI MINIMI OCCUPAZIONALI, REQUISITI ASSICURATIVI E TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE - ININFLUENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ - DIRITTO - DISPOSIZIONI DEL PRIMO E DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 17 LEGGE N. 1204 DEL 1971 - ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO A DETTA INDENNITÀ IN DETERMINATE IPOTESI VERIFICATESI DURANTE L'ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - CARATTERE ECCEZIONALE DELLE NORME INDICATE - CONSEGUENZE - ESTENSIONE ALLE STESSE SITUAZIONI VERIFICATESI IN PERIODI DI ASTENSIONE FACOLTATIVA - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DI TALE DIFFERENZIATO TRATTAMENTO ANCHE ALLE LAVORATRICI AGRICOLE - SPECIALITÀ DEL REGIME NORMATIVO IN MATERIA DI MINIMI OCCUPAZIONALI, REQUISITI ASSICURATIVI E TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE - ININFLUENZA.*
Le Disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) - che attribuiscono il diritto all'indennità di maternità quando la cessazione dell'attività aziendale o del rapporto di lavoro a termine si siano verificate durante i periodi di interdizione dal lavoro di cui agli artt. 4 e 5 della stessa legge nonché nella ipotesi di lavoratrici gestanti trovatesi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate - sono norme eccezionali e, pertanto, non sono estensibili alle ipotesi in cui le stesse situazioni sopraindicate riguardino l'astensione facoltativa. Tale diversità di trattamento - che trova il suo fondamento razionale nella diversa finalità dell'astensione obbligatoria e di quella facoltativa - non può non valere anche per le lavoratrici agricole, nonostante lo speciale regime normativo cui queste sono soggette in materia di minimi occupazionali, requisiti assicurativi e trattamento di disoccupazione.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)