Sez. 6, Sentenza n. 1473 del 18/12/1998 Ud. (dep. 04/02/1999) Rv. 212292 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMISSIONE DI REFERTO - IN GENERE | Limitato potere di valutazione - Da parte di sanitario.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMISSIONE DI REFERTO - IN GENERE
In tema di omissione di referto riferibile a lesioni conseguenti ad infortunio sul lavoro, non compete al sanitario alcun potere di delibazione della configurabilità di estremi di reato, dovendo la sua valutazione limitarsi al solo esame delle modalità del fatto portato a sua conoscenza. Ove non risulti, in base ad elementi certi ed obiettivi (che quindi non necessitano di alcuna verifica in sede di indagine) che il fatto si sia verificato indipendentemente da condotte commissive od omissive di chi aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento, il sanitario è tenuto all'obbligo del referto. Pertanto, se non sia possibile escludere, in astratto, l'esistenza di nesso causale tra l'infortunio e la violazione di norme antinfortunistiche, l'omessa segnalazione alla competente autorità da parte del sanitario di ipotesi di reato perseguibili d'ufficio, integra gli estremi del delitto di cui all'art. 365 cod. pen.. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Pretore, che aveva escluso la responsabilità del sanitario sulla base delle sole dichiarazioni dell'infortunato, il quale aveva descritto quanto occorsogli come fatto meramente accidentale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)