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Sez. 6, Sentenza n. 9721 del 09/07/1998 Ud. (dep. 10/09/1998) Rv. 213040 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMISSIONE DI REFERTO - IN GENERE | Elemento oggettivo - Elemento soggettivo - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213040-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMISSIONE DI REFERTO - IN GENERE

L'obbligo del referto sorge nel momento in cui il sanitario viene a trovarsi di fronte a un caso che può presentare i connotati di un delitto perseguibile di ufficio. Occorre pertanto che il giudice accerti, tenendo conto della peculiarità del caso concreto, sia pure con valutazione "ex ante", se il sanitario abbia avuto conoscenza di elementi di fatto dai quali desumere, in termini di astratta possibilità, la configurabilità di un simile delitto e abbia avuto la coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ineccepibile la valutazione operata dal giudice di merito circa la sussistenza della responsabilità per il reato di cui all'art. 365 cod. pen., essendo stato accertato che l'imputato aveva riscontrato l'esistenza nel paziente di lesioni gravi, era stato informato sulle circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto lesivo si era verificato, ed aveva appreso che il paziente, nel momento dell'infortunio, non indossava, come prescritto dalle norme antinfortunistiche, i guanti protettivi: circostanze queste che permettevano ragionevolmente di ipotizzare la configurabilità del delitto di lesioni colpose gravi perseguibile di ufficio, e che pertanto imponevano la trasmissione del referto, adempimento al quale l'imputato non aveva dato corso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)