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Sez. U, Sentenza n. 1977 del 20/03/1986 (Rv. 445213 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'INPS CONTRO IL DATORE DI LAVORO AVENTE NATURA DI ENTE PUBBLICO PER CONSEGUIRNE LA CONDANNA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445213-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'INPS CONTRO IL DATORE DI LAVORO AVENTE NATURA DI ENTE PUBBLICO PER CONSEGUIRNE LA CONDANNA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

Nella controversia promossa dall'INPS contro il datore di lavoro, per conseguirne la condanna al pagamento di contributi assicurativi, la giurisdizione del giudice ordinario deve essere affermata anche quando detto convenuto sia un ente pubblico (nella specie, ente ospedaliero), il quale debba ricorrere ad adempimenti amministrativi per il versamento di somme non iscritte in bilancio, trattandosi di circostanza che non incide sulla natura e consistenza di diritto soggettivo delle posizioni dedotte in causa, né implica alcuna interferenza su detta attività amministrativa, restando la pronuncia richiesta al giudice di condanna al pagamento di somme di denaro, non ad un "facere". (V 4038/82, mass n 421988).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 1, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)