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Sez. 2, Sentenza n. 649 del 20/02/1975 (Rv. 373979 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE - VEDUTE LATERALI OD OBLIQUE - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373979-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE - VEDUTE LATERALI OD OBLIQUE - RISPETTIVE CONDIZIONI.*

Ai fini dell'osservanza delle distanze legali dal fondo vicino, costituisce veduta diretta quella che si esercita guardando di fronte a se stesso, e cioe in direzione perpendicolare rispetto al piano del muro in cui si apre la finestra da cui si guarda. Vedute oblique o laterali sono, invece, quelle che si esercitano guardando, verso la propria destra o la propria sinistra, al di la dello spazio compreso fra le due parallele tracciate perpendicolarmente agli stipiti della finestra, vale a dire guardando in direzione obliqua rispetto al piano del muro in cui si apre la finestra o lungo la sua prosecuzione verso il confine. Di conseguenza, se il piano del muro in cui si apre la finestra e perpendicolare alla linea di confine ovvero Forma con essa un angolo ottuso, non puo aversi veduta diretta sul fondo posto al di la del confine, bensi soltanto vedute oblique o laterali. Se, invece, tale piano e parallelo a detta linea ovvero Forma con essa un angolo piu o meno acuto, dalla finestra possono esercitarsi, al tempo stesso, tanto una veduta diretta su una parte del fondo vicino, quanto vedute oblique o laterali su altre parti del fondo stesso. (V 2015/68, mass n 334057; 513/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)