Sez. 1, Sentenza n. 3987 del 17/12/1969 (Rv. 344451 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - DENUNZIA DI UN FATTO COSTITUENTE REATO - SOSPENSIONE - CONDIZIONI - EFFETTIVO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE- NECESSITA - INFLUENZA DELLA COGNIZIONE DEL REATO SUL GIUDIZIO CIVILE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - DENUNZIA DI UN FATTO COSTITUENTE REATO - SOSPENSIONE - CONDIZIONI - EFFETTIVO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE- NECESSITA - INFLUENZA DELLA COGNIZIONE DEL REATO SUL GIUDIZIO CIVILE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Per il combinato disposto degli artt 295 cod proc civ e 3 cod proc pen, la sospensione del processo civile fino all'esito del procedimento penale e condizionata all'effettivo Esercizio dell'Azione penale, prima ancora che al requisito dell'influenza della cognizione del reato sulla decisione della causa civile di modo che non basta la sola presentazione del rapporto al procuratore della Repubblica, ma e necessario che l'Azione penale sia stata iniziata, perche il giudice di merito possa promuovere - peraltro con valutazione insindacabile, in Sede di legittimita, in ordine all'estremo dell'influenza del giudizio penale su quello civile - sulla istanza di sospensione di quest'ultimo. (V 379-69, massima n 338418 3398-68, massima n 336454 2674-68, massima n 335216).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)