Sez. 1, Sentenza n. 2674 del 24/07/1968 (Rv. 335216 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - GIUDIZIO PENALE INFLUENTE SULLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA CIVILE - PRESUPPOSTO - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - GIUDIZIO PENALE INFLUENTE SULLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA CIVILE - PRESUPPOSTO - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - NOZIONE.*
Presupposto della sospensione del giudizio civile, ai sensi dell'art3 cod.proc.civ., e che in ordine al fatto, nel quale siano ravvisabili gli estremi di un reato la cui cognizione influisca sulla decisione della controversia civile, sia stata iniziata l'Azione penale, il che avviene quando il PM ne abbia investito il giudice mediante richiesta di istruzione formale o di citazione diretta o direttissima al giudizio o quando, nei reati di Competenza del pretore, sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio o il decreto penale di condanna.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)