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Sez. 2, Sentenza n. 2953 del 02/08/1975 (Rv. 377031 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONI - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE VICINO - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - OMESSA RIMOZIONE DELLA SITUAZIONE DANNOSA - DIRITTO DEI PROPRIETARI SUCCESSIVI - OBBLIGAZIONE DEL DANNEGGIANTE - PAGAMENTO IN FAVORE DI UNO DEI PROPRIETARI - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377031-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONI - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE VICINO - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - OMESSA RIMOZIONE DELLA SITUAZIONE DANNOSA - DIRITTO DEI PROPRIETARI SUCCESSIVI - OBBLIGAZIONE DEL DANNEGGIANTE - PAGAMENTO IN FAVORE DI UNO DEI PROPRIETARI - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE.*

Le violazioni dei vincoli imposti dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali non esauriscono il loro effetto dannoso rispetto a colui che dell'immobile vicino era proprietario al momento in cui le violazioni furono compiute, ma, nella permanenza della situazione, possono farlo subire anche ai proprietari successivi: quindi, se la situazione dannosa non e rimossa, i suoi effetti restano fermi a carico dell'immobile danneggiato ed il proprietario attuale di questo, nell'immanenza del danno, ha diritto a chiederne il ristoro al danneggiante. Il danneggiante, tuttavia, puo essere tenuto al risarcimento dei danni una sola volta e quindi, qualora egli provi l'avvenuto risarcimento e la conseguente Estinzione della relativa obbligazione a suo carico, non puo essere costretto a rifonderlo nuovamente ai successivi proprietari dello immobile danneggiato. (Conf 2265/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)