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Sez. 2, Sentenza n. 1543 del 17/03/1981 (Rv. 412203 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - PRESCRIZIONE REGOLAMENTARE DI UNA DETERMINATA DISTANZA DAL CONFINE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA - AZIONE RISARCITORIA - LEGITTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412203-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - PRESCRIZIONE REGOLAMENTARE DI UNA DETERMINATA DISTANZA DAL CONFINE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA - AZIONE RISARCITORIA - LEGITTIMAZIONE.*

In materia di distanze legali tra costruzioni, il criterio della prevenzione non si applica in tutti i casi in cui una norma regolamentare (nella specie: art 18 del regolamento edilizio di Ferrara) prescriva una determinata distanza dal confine, onde la verificazione di danni in conseguenza dell'esecuzione di una costruzione in violazione di tale distanza e completamente indipendente dalla prevenzione o meno nella costruzione da parte di chi lamenta i danni stessi. Legittimati alla relativa Azione risarcitoria, vertendosi in tema di obbligazione propter rem, sono, nella permanenza della situazione dannosa, dal lato attivo, il proprietario attuale dell'immobile danneggiato e, dal lato passivo, il proprietario attuale dell'immobile danneggiante, il quale, tuttavia, per il divieto del bis in idem, puo essere tenuto al risarcimento dei danni una sola volta e, quindi, se provi l'avvenuto risarcimento nei confronti di un dante causa dell'attuale proprietario danneggiato e la conseguente Estinzione dell'obbligazione a suo carico, non puo essere costretto a rifonderli nuovamente. (V 5193/78, mass n 394936; (V 3223/76, mass n 382275; (V 2204/76, mass n 381001, sulla prima parte; (V 2953/75, mass n 377031; (V 2265/58, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)