Sez. 1, Sentenza n. 3628 del 08/08/1989 (Rv. 463577 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE CON DECRETO - TERMINE PER LA NOTIFICA DELL'ATTO ALLA CONTROPARTE - DECORRENZA DELLA DATA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DEL DECRETO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE CON DECRETO - TERMINE PER LA NOTIFICA DELL'ATTO ALLA CONTROPARTE - DECORRENZA DELLA DATA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DEL DECRETO.*
Le ordinanze ed i decreti del giudice, non resi in udienza e comunque non inseriti in processo verbale, vengono ad esistenza, quali Atti del processo, al pari delle sentenze, con il deposito in cancelleria, mentre l'eventuale anteriorità della loro redazione, ancorché risultante dalla data apposta dal giudice medesimo, è priva di autonoma Rilevanza. Pertanto, ove con decreto sia imposta una determinata attività processuale ed assegnato un termine per il suo compimento, come nel caso del decreto che, su istanza di riassunzione del procedimento interrotto, fissi l'udienza di comparizione ed un certo numero di giorni per la notificazione dell'atto alla controparte, il "dies a quo" di tale termine va individuato nella data del deposito in cancelleria, non in quella eventualmente precedente annotata dal giudice quale giorno della pronuncia del decreto stesso, salvo espressa indicazione contraria (indicazione non ravvisabile nella mera dicitura "da oggi").*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)