Sez. 1, Sentenza n. 8929 del 04/06/2012 (Rv. 623028 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Art. 31 legge fall. - Potere del curatore di nominare il difensore - Eccezione d'illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 legge fall. per eccesso di delega, con riferimento al potere del curatore di nominare autonomamente un difensore, in quanto tale norma non esorbita dai limiti di essa, risultando coerente con i principi della legge delega e rispondendo al criterio di speditezza della procedura, che rappresenta l'obiettivo preminente del legislatore delegante.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25 com. 1 n. 6, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)