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Sez. L, Sentenza n. 4743 del 10/11/1989 (Rv. 464148 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONI - DETERMINAZIONI - IN GENERE - ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 APRILE 1956 PER I DIPENDENTI DI IMPRESE INDUSTRIALI - BASE DI CALCOLO DELLO IMPORTO PER FERIE E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - COMPUTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464148-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONI - DETERMINAZIONI - IN GENERE - ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 APRILE 1956 PER I DIPENDENTI DI IMPRESE INDUSTRIALI - BASE DI CALCOLO DELLO IMPORTO PER FERIE E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - COMPUTO - CRITERI.*

Con riguardo alla specifica disciplina dettata dall'accordo interconfederale 20 aprile 1956, resa efficace erga omnes con d.P.R. n. 1026 del 14 luglio 1960 per i dipendenti di imprese industriali, nella base di calcolo dell'importo dovuto per ferie e festività infrasettimanali deve computarsi anche quanto percepito dal lavoratore a titolo di indennità di mensa, atteso che tale computo è specificamente previsto dall'art. 1 del citato accordo. (V 1316/88, mass n 457479; (V 1069/84, mass n 433228).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1026 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)