Sez. 1, Sentenza n. 178 del 28/01/1970 (Rv. 344965 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA CONTRO LA PA - CONDIZIONI - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA PA DELL'UTILITA DELL'OPERA O DELLA PRESTAZIONE - FORMA - ATTO SCRITTO - DICHIARAZIONE FORMALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RICONOSCIMENTO IMPLICITO - SUFFICIENZA.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA CONTRO LA PA - CONDIZIONI - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA PA DELL'UTILITA DELL'OPERA O DELLA PRESTAZIONE - FORMA - ATTO SCRITTO - DICHIARAZIONE FORMALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RICONOSCIMENTO IMPLICITO - SUFFICIENZA.*
L'Azione di arricchimento senza causa, prevista dall'art 2041 cod civ, non e proponibile nei confronti della pa, se non quando sia intervenuto il riconoscimento, da parte dell'ente pubblico competente, della utilita dell'opera o della prestazione da altri eseguita a proprie spese. Non e necessario che il riconoscimento avvenga con atto scritto o con dichiarazione formale, potendo esso risultare, anche per implicito, dal fatto che l'ente pubblico sia addivenuto alla concreta utilizzazione dell'opera o della prestazione. Ma un riconoscimento, ancorche implicito, e pur sempre necessario, poiche e riservato unicamente alla pa il potere, insindacabile, dall' autorita giudiziaria, di valutare la necessita e l'opportunita di una determinata opera o prestazione, nonche di stabilirne le modalita di esecuzione. (V 2865-68, massima n 335563).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)