Sez. 2, Sentenza n. 2446 del 28/06/1976 (Rv. 381224 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA CONTRO LA PA - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - RICONOSCIMENTO DELL'UTILITA DELL'OPERA DA PARTE DELLA PA - RICONOSCIMENTO IMPLICITO - UTILIZZAZIONE DELL'OPERA - SUFFICIENZA.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA CONTRO LA PA - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - RICONOSCIMENTO DELL'UTILITA DELL'OPERA DA PARTE DELLA PA - RICONOSCIMENTO IMPLICITO - UTILIZZAZIONE DELL'OPERA - SUFFICIENZA.*
L'Azione di arricchimento senza causa prevista dall'art 2041 cod civ non e proponibile contro la pubblica amministrazione se non quando sia intervenuto il riconoscimento, da parte dell'ente pubblico competente, dell'utilita dell'opera o della prestazione da altri eseguita a proprie spese. Tale riconoscimento non deve necessariamente avvenire con atto scritto o con dichiarazione formale, potendo esso risultare, anche per implicito, dal fatto che l'ente pubblico sia addivenuto alla concreta utilizzazione dell'opera o della prestazione; tuttavia un riconoscimento, ancorche implicito, e pur sempre necessario, poiche e riservato unicamente alla pubblica amministrazione il potere, insindacabile dall'autorita giudiziaria, di valutare la necessita e l'opportunita di una determinata opera o prestazione, nonche di stabilirne le modalita di esecuzione. (V 2488/71, mass n 353507; (V 178/70, mass n 344965).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)