Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 (Rv. 658833 - 02)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Interessi moratori convenzionali – Tasso usurario ex art. 2 della l. n. 108 del 1996 – Azione proposta nel corso del rapporto contrattuale – Interesse ad agire – Sussistenza – Azione proposta dopo il verificarsi della mora – Valutazione di usurarietà - Differenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)