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Sez. 3, Sentenza n. 1129 del 10/02/1999 (Rv. 523103 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI | Cumulo oggettivo - Componenti del richiesto risarcimento del danno - Voci della medesima domanda - Esclusione del cumulo - Importo indeterminato - Competenza del giudice adito.
Stato
decisa il 1999-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523103-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI

Ai fini della determinazione della competenza per valore, vanno cumulate a norma dell'art. 10 cod. proc. civ. le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona e non anche le voci che configurino elementi di specificazione della medesima domanda. Pertanto, in tema di risarcimento del danno le varie componenti della pretesa risarcitoria (danno emergente, lucro cessante, danno diretto ed indiretto, danno materiale e morale) costituendo voci dell'unico "petitum" e non autonome domande, non possono ritenersi, ove di importo non determinato, ciascuna di ammontare pari al massimo della competenza del giudice adito (art. 14 cod. proc. civ.) e non possono, pertanto, portare al superamento di detta competenza in forza di tale cumulo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)