Sez. U, Sentenza n. 84 del 16/01/1985 (Rv. 438286 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - PRODUZIONE DELLA COPIA NOTIFICATA - MANCANZA - CONSEGUENZE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - PRODUZIONE DELLA COPIA NOTIFICATA - MANCANZA - CONSEGUENZE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE - CONDIZIONI.*
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione medesima, stante la inapplicabilità ad essa, che non è mezzo d'impugnazione, della disciplina propria delle impugnazioni. Peraltro, la mancata produzione di detto documento (consentita anche per la prima volta in grado d'appello ai sensi dell'art. 345 secondo comma cod. proc. civ.) può spiegare rilievo al fine della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cod. proc. civ., sotto il profilo dell'inottemperanza dell'opponente all'Onere di fornire la prova del rispetto di detto termine, sempreché la prova stessa non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo. (V 1680/83, mass n 426534; (V 2387/82, mass n 420265).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)