Sez. L, Sentenza n. 19005 del 12/12/2003 (Rv. 568811 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO | Indennità di accompagnamento - Accertamento dei relativi presupposti - Coincidenza di uno di questi con quelli idonei a giustificare un provvedimento di interdizione - Rilevanza - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO
Poiché l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, spetta qualora sussistano, ancorché alternativamente, le condizioni della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, l'accertamento giudiziario deve avere ad oggetto tali presupposti e la mera coincidenza di uno di essi con quello che giustificherebbe un provvedimento di interdizione, da adottarsi con il procedimento di cui agli artt. 712 e seguenti cod. proc. civ., non assume alcun rilievo preclusivo ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 712, Cod. Proc. Civ. art. 713 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 714 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 715, Cod. Proc. Civ. art. 716 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 717, Cod. Proc. Civ. art. 718, Cod. Proc. Civ. art. 719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)