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Sez. 3, Sentenza n. 3353 del 03/10/1996 Cc. (dep. 06/11/1996) Rv. 206709 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Interesse al ricorso - Necessità - Carenza - Inammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206709-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Nell'ipotesi in cui - nelle more del giudizio di rinvio a seguito di annullamento di un'ordinanza del tribunale della libertà in materia di custodia cautelare - sia intervenuta la revoca della suddetta misura, viene meno l'interesse e l'originaria istanza di riesame deve essere dichiarata inammissibile. Tale declaratoria non va resa, perché sussiste l'interesse al ricorso, soltanto quando il giudizio di rinvio riguardi la sussistenza dei presupposti per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (carenza dei gravi indizi ovvero presenza di cause di non punibilità) ovvero l'indagato intenda ottenere una pronuncia sull'eventuale insussistenza degli indizi, al fine di escludere la possibile reiterazione della misura cautelare per lo stesso fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 568, Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)