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Sez. 1, Sentenza n. 2016 del 22/03/1983 (Rv. 426870 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - SENTENZA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO PRONUNCIATA DA UN TRIBUNALE ECCLESIASTICO - GIUDIZIO DI ESECUTORIETÀ - AVVISO DI CONVOCAZIONE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO - NOTIFICAZIONE AL DESTINATARIO INCAPACE NATURALE PRESSO UN SOGGETTO NOMINATO CURATORE NEL PROCESSO CANONICO, UNO PRIVO DI ALCUNA QUALIFICA CHE LO ABILITI A RICEVERE L'ATTO PER LA LEGGE ITALIANA - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426870-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - SENTENZA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO PRONUNCIATA DA UN TRIBUNALE ECCLESIASTICO - GIUDIZIO DI ESECUTORIETÀ - AVVISO DI CONVOCAZIONE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO - NOTIFICAZIONE AL DESTINATARIO INCAPACE NATURALE PRESSO UN SOGGETTO NOMINATO CURATORE NEL PROCESSO CANONICO, UNO PRIVO DI ALCUNA QUALIFICA CHE LO ABILITI A RICEVERE L'ATTO PER LA LEGGE ITALIANA - NULLITÀ.*

Poiché è solo l'incapacità legale che dà luogo anche alla incapacità processuale con la conseguenza che la persona che sia naturalmente incapace conserva la piena capacità processuale sino a che non sia stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di interdizione ovvero non le sia stato nominato durante il giudizio di interdizione, il tutore provvisorio previsto dall'art. 419 cod. civ., è nullo per violazione del principio del contraddittorio il procedimento per la esecutorietà di una sentenza di nullità pronunziata da un tribunale ecclesiastico, ove l'avviso di convocazione innanzi alla Corte di appello, sia stato notificato al destinatario presso un soggetto, che, nominato nel processo canonico curatore dello stesso per il suo stato demenziale, non riveste, per la legge italiana, alcuna qualifica che lo abiliti a ricevere tale atto. (V 2480/77, mass n 386192, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 419 CORTE COST., Cod. Civ. art. 420, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)