Sez. 2, Sentenza n. 2480 del 14/06/1977 (Rv. 386192 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - INCAPACITA NATURALE - IRRILEVANZA - LIMITI - SENTENZA DI INTERDIZIONE - NOMINA DEL TUTORE PROVVISORIO - MANCANZA - CURATORE SPECIALE - NOMINA ALL'INCAPACE - ESCLUSIONE - INFERMI DI MENTE RICOVERATI IN MANICOMIO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - INCAPACITA NATURALE - IRRILEVANZA - LIMITI - SENTENZA DI INTERDIZIONE - NOMINA DEL TUTORE PROVVISORIO - MANCANZA - CURATORE SPECIALE - NOMINA ALL'INCAPACE - ESCLUSIONE - INFERMI DI MENTE RICOVERATI IN MANICOMIO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
L'incapacita processuale e collegata all'incapacita legale di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacita naturale. Pertanto, l'incapace naturale conserva la piena capacita processuale sino a che non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronuncia, il tutore provvisorio previsto dall'art 419 cod civ, perche soltanto per effetto di tali provvedimenti egli viene messo in stato di incapacita legale. In Mancanza di questi provvedimenti, all'incapace naturale non puo esser nominato il curatore provvisorio, previsto dall'art 78 cod proc civ a tutela dei soggetti legalmente incapaci privi di rappresentanti, salvo quanto disposto, con norma speciale, per il giudizio di divorzio, dall'art 4, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970 n 898. Questi principi sono applicabili anche agli infermi di mente ricoverati in manicomio, poiche costoro sono equiparati agli interdetti solo per quanto attiene alla sospensione della prescrizione e, al pari degli interdicendi, perdono la capacita legale soltanto a seguito della nomina, da parte del tribunale che ha disposto l'internamento definitivo, del tutore provvisorio previsto dall'art 420 cod civ nonche (sotto la denominazione di amministratore provvisorio) dagli articoli 2 della legge n 34 del 1904 e del RD n 615 del 1909. (V 2227/75, mass n 376021; (V 1874/74, mass n 375545; (V 613/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 419 CORTE COST., Cod. Civ. art. 420, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 247, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 247, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Legge 14/02/1904 num. 36 art. 2 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 16/08/1909 num. 615 art. 2, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)