Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4405 del 24/02/2014 (Rv. 629604 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - STATO DI EBBREZZA DEL CONDUCENTE | Rifiuto di sottoporsi al prelievo ematico - Sottrazione agli accertamenti imposti dagli artt. 186 e 187 del codice della strada - Concorso formale ex art. 8 della legge n. 689 del 1981 - Configurabilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - STATO DI EBBREZZA DEL CONDUCENTE
Il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale che rifiuta di sottoporsi al prelievo ematico, sottraendosi agli accertamenti imposti dagli artt. 186 e 187 del codice della strada, viola, con unica azione, diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative e, pertanto, soggiace, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Cod. Strada art. 187, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)