diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3011 del 17/05/1995 Cc. (dep. 09/06/1995) Rv. 201484 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - Subordinazione alla concessione della sospensione condizionale della pena | Accoglimento della richiesta senza applicazione del beneficio - Ricorso per cassazione - Annullamento della sentenza sul punto, con applicazione del beneficio direttamente da parte della Corte di Cassazione - Possibilità.
Stato
decisa il 1995-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201484-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - Subordinazione alla concessione della sospensione condizionale della pena

Poiché nella procedura di patteggiamento al giudice non è lasciata altra alternativa se non quella di accettare "in toto" o respingere l'accordo raggiunto fra le parti, ove tale accordo sia comprensivo della sospensione condizionale ed il giudice, pronunciando la sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p., abbia inteso accoglierlo, senza però applicare la sospensione, e ciò abbia dato luogo a ricorso da parte dell'imputato, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso od annullando, quindi, senza rinvio l'impugnata sentenza sul punto concernente la mancata concessione del beneficio, può essa stessa disporre direttamente la concessione medesima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)