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Sez. 3, Sentenza n. 634 del 29/11/1996 Ud. (dep. 29/01/1997) Rv. 206804 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Sospensione condizionale della pena inequivocabilmente concessa in motivazione - Omessa menzione nel dispositivo - Corte di cassazione - Annullamento senza rinvio sul punto - Possibilità di disporre il beneficio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206804-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI

Qualora la sentenza impugnata conceda inequivocabilmente con la motivazione la sospensione condizionale della pena, mentre nel dispositivo sia omessa menzione della concessione di tale beneficio, la sentenza stessa deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., limitatamente al punto concernente l'omessa dichiarazione nel dispositivo di sospensione condizionale della pena, che può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620 lett. L

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)