Sez. L, Sentenza n. 6304 del 27/10/1986 (Rv. 448534 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE - ORDINAMENTI INTERNI AZIENDALI - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE - ORDINAMENTI INTERNI AZIENDALI - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
Il canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 cod. civ. secondo cui occorre procedere all'interpretazione complessiva delle clausole, le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell'atto, trova applicazione anche nel caso di ordinamenti interni aziendali, disciplinanti il rapporto di lavoro del personale. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito, il quale - interpretando l'ordinamento del personale del Banco di Napoli - aveva ritenuto che la differenza tra il settimo ed il sesto grado nell'ambito della categoria dei consulenti agrari consistesse unicamente nell'essere il lavoratore assegnato, o meno, ad una filiale di maggiore importanza, senza tener conto che dalla enunciazione dei profili funzionali del settimo grado emergeva che esso poteva coesistere col sesto grado in una filiale di maggiore importanza). (V 589/86 mass n 444162).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)