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Sez. 3, Sentenza n. 2206 del 27/07/1973 (Rv. 365441 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - TERZO CHIAMATO PER LA RESPONSABILITA DEL FATTO ILLECITO - CONFIGURABILITA - CONTRADDITTORIO TRA ATTORE E TERZO CHIAMATO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365441-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - TERZO CHIAMATO PER LA RESPONSABILITA DEL FATTO ILLECITO - CONFIGURABILITA - CONTRADDITTORIO TRA ATTORE E TERZO CHIAMATO - SUSSISTENZA.*

Quando il convenuto autore del fatto illecito chiama nel giudizio un terzo per far individuare in lui il responsabile e ottenere cosi la propria liberazione, si ha comunanza di causa ed il contraddittorio si instaura anche tra l'attore ed il terzo chiamato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)