Sez. 1, Sentenza n. 3366 del 23/04/1990 (Rv. 466794 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DESTINAZIONE DELL'AREA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - INCIDENZA SUL VALORE DI MERCATO - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DESTINAZIONE DELL'AREA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - INCIDENZA SUL VALORE DI MERCATO - ESCLUSIONE.*
Nella Determinazione del valore di mercato di un terreno, al fine della liquidazione dell'indennità di espropriazione (o del danno per l'occupazione appropriativa), non va tenuto conto della destinazione dell'area ad edilizia residenziale pubblica, atteso che questa non si risolve in un vincolo conformativo della proprietà, fissato dagli strumenti urbanistici nell'ambito della cosiddetta zonizzazione del territorio, sebbene in un vincolo squisitamente espropriativo, perché strumentale alla successiva ablazione, come tale non sottratto al principio di indennizzabilità ex art. 42 cost. E per ciò non negativamente incidente su quel valore. (V 2153/89, mass n 462723; (V 4222/85, mass n 441882).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)