Sez. L, Sentenza n. 154 del 14/01/1986 (Rv. 443799 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INOSSERVANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INOSSERVANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
In ipotesi di ingiustificata inosservanza da parte del datore di lavoro dell'Obbligo legale di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482 del 1968, deriva per il lavoratore avviato e non assunto il diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata assunzione, risarcimento che - senza che debba farsi ricorso alla valutazione equitativa potendo il danno esser provato nel suo preciso ammontare - va commisurato a tutto il pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha risentito durante l'intero periodo in cui è perdurato l'inadempimento del datore di lavoro; tale pregiudizio è costituito dalle utilità (salari o stipendi) che il lavoratore non ha conseguito, ma che avrebbe dovuto percepire fin dalla data dell'avviamento, tenendosi però conto (ex art. 1227, secondo comma, cod. civ.) dell'eventuale concorso del fatto colposo del lavoratore stesso, che può escludere o diminuire il risarcimento dovuto dal datore di lavoro. (V 4719/85, mass n 442156; (V 3330/85, mass n 441004).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)