Sez. L, Sentenza n. 4719 del 27/09/1985 (Rv. 442156 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - PRONUNCIA COSTITUTIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA MANCATA ASSUNZIONE - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE DEL DANNO - ART. 1227 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - PRONUNCIA COSTITUTIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA MANCATA ASSUNZIONE - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE DEL DANNO - ART. 1227 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Nella disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482, ed a fronte dell'inadempimento del datore di lavoro all'Obbligo di assumere l'invalido (od il soggetto appartenente ad altra delle categorie protette) che sia stato avviato al lavoro con provvedimento del competente ufficio provinciale del lavoro, il predetto invalido non può conseguire una pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro, dato che la nascita di questo richiede necessariamente una manifestazione di volontà negoziale delle parti, ma ha diritto di ottenere lo integrale risarcimento dei danni derivanti dalla mancata assunzione e, quindi, il ristoro delle utilità perdute per tutto il periodo del protrarsi di detto inadempimento, fino alla data della sentenza (di secondo grado) che liquida il danno ovvero alla data anteriore in cui sia eventualmente cessato (anche per effetto di ius superveniens) il perdurare dell'inadempienza. Il suddetto risarcimento, peraltro, resta soggetto al disposto dell'art. 1227 cod. civ., e può pertanto essere diminuito od escluso quando il datore di lavoro deduca e dimostri la colposa inerzia del danneggiato nel ridurlo od evitarlo, senza però che tale colposa inerzia sia ravvisabile nella mera circostanza di non essersi attivato per la reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio (iniziativa incerta e di per sè insufficiente ad assicurare un nuovo collocamento). (Conf 3336/85, mass n 441008; (Conf 3330/85, mass n 441004).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)