diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 14399 del 17/03/2026 Cc. (dep. 20/04/2026) Rv. 289848-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Decisione "de plano" - Mancata fissazione dell'udienza camerale e omesso avviso alla parte - Nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen. - Sussistenza - Deducibilità con ricorso per cassazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289848-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

L'adozione "de plano", in difetto di fissazione dell'udienza camerale e di avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale dà luogo a una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per cassazione nel solo caso in cui il ricorrente alleghi un concreto interesse a partecipare all'udienza. (Fattispecie relativa a correzione di decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ravvisato la sussistenza dell'interesse della parte, concreto e attuale, a partecipare all'udienza camerale, sul rilievo che la procedura "de plano" aveva impedito di interloquire in ordine al "quantum" di pena, rideterminato, all'esito della procedura correttiva, in senso a lei sfavorevole).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)