Sez. L, Sentenza n. 4189 del 06/04/1992 (Rv. 476612 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Rendita di passaggio | Presupposto - Concorso di ragioni diverse da quelle profilattiche - Compatibilità - Sopravvenienza del pensionamento anticipato entro l'anno della corresponsione della rendita - Estinzione o riduzione della stessa - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Rendita di passaggio
La cosi detta rendita di passaggio, prevista dall'art. 150 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 in favore del lavoratore che abbandoni, per ragioni profilattiche, l'attività morbigena, spetta anche quando tali ragioni non siano state le sole a determinare detto abbandono, per il concorso con esse di altro motivo, quale il riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato. In tal caso, il sopravvenire di siffatto trattamento previdenziale entro l'anno di corresponsione della rendita di passaggio, non solo non ne comporta l'estinzione, ma neanche la riduzione ai sensi del sesto comma del citato art. 150, in quanto, da un lato, il trattamento stesso, a differenza delle indennità ivi previste, non può ritenersi conseguente a circostanze o conclusioni personali che precludono o rendono meno proficuo il reinserimento nell'area del lavoro attivo, cui la rendita è finalizzata, e, dall'altro lato, non equivale alla retribuzione conseguita dal lavoratore nella nuova occupazione eventualmente reperita, attesa la diversità dei rispettivi presupposti.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)