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Sez. 2, Sentenza n. 1470 del 10/06/1969 Ud. (dep. 26/11/1969) Rv. 113215 - 01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI -AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITA FONDATA UNICAMENTE SULL'ACCERTAMENTO DATTILOSCOPICO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113215-01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI -AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITA FONDATA UNICAMENTE SULL'ACCERTAMENTO DATTILOSCOPICO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

L'accertamento dattiloscopico puo anche da solo costituire prova sufficiente per affermare la responsabilita dell'imputato. In tal caso, pero, il giudice deve dimostrare, attraverso la motivazione di possedere egli stesso le speciali nozioni scientifiche e tecniche atte ad assicurare il necessario rigoroso ed efficace controllo dei rilievi eseguiti dalla polizia altrimenti deve ricorrere al sussidio di una formale perizia, la quale soltanto puo offrire alla difesa dell'imputato tutte le garanzie predisposte dagli artt 304 bis e segg del codice di procedura penale. (V 111180, anno 1969 104401, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)