Sez. 2, Sentenza n. 1483 del 13/04/1988 Ud. (dep. 03/02/1989) Rv. 180364 - 01
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - PERIZIA - IN GENERE - AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ FONDATA UNICAMENTE SULL'ACCERTAMENTO DATTILOSCOPICO - LEGITTIMITÀ - NECESSITÀ DI DISPORRE PERIZIA - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - PERIZIA - IN GENERE - AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ FONDATA UNICAMENTE SULL'ACCERTAMENTO DATTILOSCOPICO - LEGITTIMITÀ - NECESSITÀ DI DISPORRE PERIZIA - ESCLUSIONE.*
Il giudice, per il principio del libero convincimento, può assumere quale elemento di prova della responsabilità dell'imputato il solo accertamento dattiloscopico della polizia scientifica, senza disporre necessariamente una perizia. (Conf mass n 151332; (Conf mass n 119995; (Conf mass n 113215).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)